CIRCOLARE N. 006/2012 DEL 07.08.2012
Incentivi per le
imprese all’acquisto di auto «ecologiche»
Con il combinato
disposto degli artt. 17-decies e 17-undecies del DL 83/2012 (la cui legge di conversione è stata approvata
in via definitiva venerdì scorso dal Senato), sono stati introdotti alcuni incentivi
per l’acquisto di nuovi veicoli “ecologici”, immatricolati tra il 1°
gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015. Il veicolo acquistato non deve
essere già stato immatricolato in precedenza.
I fondi previsti sono
destinati per la maggior parte a imprese e professionisti, per l’aggiornamento
dei propri veicoli aziendali; tali soggetti, per accedere all’incentivo, devono
consegnare per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o
utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12
mesi. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve inoltre appartenere alla medesima
categoria del veicolo acquistato e deve essere immatricolato almeno 10 anni prima dalla data di acquisto del nuovo
veicolo.
Per quanto riguarda le
misure degli incentivi, a coloro che acquistano nel 2013
e
-
20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse
emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
(art. 17-decies, comma 1, lett. a);
-
20% del prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (lett. c);
-
20% del prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km (lett. e).
Per gli acquisti
effettuati nel 2015 il contributo scende.
Infatti, è previsto il riconoscimento di un contributo pari al
-
15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse
emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
(lett. b);
-
15% del prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (lett. d);
-
15% del prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km (lett. f).
L’articolo 17-undecies
definisce le risorse destinati a tali misure: si tratta di un totale di 140
milioni di euro (50 per il 2013, 45 per ciascuno
degli anni 2014 e 2015). Per quanto riguarda il 2013, 15 milioni
di euro sono previsti per l’acquisto dei veicoli con emissioni fino a 50 g/km (lett. a) e a 95 g/km (lett. c), ma una quota pari al 70%
degli stanziamenti viene assegnata alla sostituzione di veicoli pubblici o
privati destinati all’uso di terzi ai sensi dell’art. 82 del Codice della
Strada o alla sostituzione dei veicoli utilizzati come beni strumentali
nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Altri 35 milioni di euro
sono destinati all’acquisto di veicoli con emissioni fino a 120 g/km (lett. e), interamente destinati alle ipotesi sopra
riportate.
Credito
d’imposta per le imprese costruttrici
Il contributo è
ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nel limite delle risorse
destinate, e uno sconto praticato dal venditore. Il contributo viene comunque corrisposto dal venditore mediante compensazione
con il prezzo d’acquisto.
Le imprese
costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore
l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d’imposta
per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di
sostituto d’imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e
dell’IVA, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene
richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato
di proprietà e per i successivi.
Inoltre, viene stabilito che, fino al quinto anno successivo a
quello in cui è emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici debbano conservare la relativa documentazione, che
deve trasmessa ad esse dal venditore.